Art. 205 · Verbale di contravvenzione. (Art. 314, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e art. 1, lett. a), legge 15 luglio 1909, n. 524).
Testo unicoCapo II

Art. 205

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Verbale di contravvenzione. (Art. 314, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e art. 1, lett. a), legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Verbale di contravvenzione. (Art. 314, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e , lett. a), legge 15 luglio 1909, n. 524). I verbali di accertamento delle contravvenzioni contemplate nel precedente articolo debbono essere stesi dai funzionari governativi d'ispezione o dagli ufficiali da essi dipendenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-205