Testo unico›Titolo X›Capo I
Art. 198
271 / 286Personale d'assistenza per le costruzioni. (Art. 3, penultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Personale d'assistenza per le costruzioni.
(, penultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Al personale di assistenza occorrente per la vigilanza sulla costruzione delle ferrovie concesse provvede il ministro dei lavori pubblici coi fondi stanziati nel bilancio dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-198