Testo unico›Titolo X›Capo I
Art. 197
270 / 286Ispettori governativi. (Art. 287, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e art. 1, lettera a), legge 15 luglio 1909, n. 524). (Art. 278, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed art. 1, lettera a), legge 15 luglio 1909, n. 524).
In vigore dal 15 mar 1913
Ispettori governativi.
(Art. 287, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; e , lettera a), legge 15 luglio 1909, n. 524).
(, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed , lettera a), legge 15 luglio 1909, n. 524).
Il Governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, e l'andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da propri funzionari.
Senza incagliare la libera azione dei concessionari per riguardo alla scelta ed impiego degli agenti e dei mezzi di esecuzione, la sorveglianza dei funzionari anzidetti ha per scopo di riconoscere se vengano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti dal presente testo unico di legge, come pure dai regolamenti emanati in esecuzione del medesimo e degli atti di concessione, e di esigere tale adempimento se i detti concessionari se ne discostassero.
Conseguentemente i funzionari governativi d'ispezione possono ordinare la riforma dei lavori che riconoscano non eseguiti giusta le buone regole dell'arte ed in conformità dei progetti approvati e delle stabilite condizioni, e farne sospendere la continuazione, ove alla detta riforma i concessionari non si prestassero; nel qual caso l'Amministrazione superiore, intese le osservazioni dei concessionari medesimi, può farvi dar opera d'ufficio, ove il caso lo richieda.
Incombenza dei funzionari governativi d'ispezione, quando le ferrovie siano aperte all'esercizio, è di sorvegliare alla buona manutenzione loro e delle loro dipendenze ed accessori, come anche del materiale fisso e mobile, ed alla regolare condotta del detto esercizio.
Invigilano pure sulla esatta applicazione delle tariffe, sull'eseguimento delle convenzioni che siano state stipulate dai concessionari col Governo o con altri concessionari sotto l'approvazione del Governo, e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia e d'ordine pubblico in vigore.
Le attribuzioni dei funzionari del Governo ed i loro rapporti coi concessionari sono determinati da uno speciale regolamento d'ordine pubblico.
I funzionari governativi d'ispezione hanno libera circolazione sulle linee concesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-197