Art. 194 · Personale delle ferrovie riscattate. (Art. 10, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoSez. III

Art. 194

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Personale delle ferrovie riscattate. (Art. 10, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Personale delle ferrovie riscattate. (, legge 12 luglio 1908, n. 444). Al personale delle ferrovie riscattate è conservato il trattamento stabilito nei propri regolamenti organici, fino a quando non siasi provveduto alla classificazione delle ferrovie e alla determinazione del trattamento del personale delle ferrovie secondarie esercitate dallo Stato.
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