Art. 185 · Proroghe. (Art. 256, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoTitolo IXCapo I

Art. 185

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Proroghe. (Art. 256, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Proroghe. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le proroghe all'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla loro ultimazione ed al ristabilimento dell'interrotto esercizio, a cui possono avere diritto i concessionari nei casi legalmente accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti, sono determinate dal Ministero dei lavori pubblici con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali è pei concessionari obbligatoria come quelli prefissi dagli atti di concessione. In ogni circostanza in cui siano per invocare il caso di forza maggiore onde evitare le comminate penalità, sono i concessionari in obbligo di notificare al Ministero dei lavori pubblici gli avvenimenti o le cause qualunque che abbiano impedito l'adempimento delle stipulate condizioni, e ciò dentro il termine più breve possibile e tale da permettere quelle verificazioni che possano venire giudicate necessarie per provarne la realtà e valutare la portata delle loro conseguenze. In difetto i concessionari sono considerati come decaduti di pieno diritto da ogni azione per siffatto riguardo.
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