Art. 18 · Domanda. (Art. 244, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoSez. II

Art. 18

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Domanda. (Art. 244, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Domanda. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le domande di concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia pubblica debbono essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità, dalla indicazione del modo col quale s'intenda provvedere alle occorrenti spese, dal calcolo presuntivo dell'importare di sua costruzione e primo stabilimento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessari per pronunziare giudizio sulla regolarità tecnica del progetto e sul grado di esattezza del calcolo suddetto. Il Ministero, secondo le circostanze, può anche richiedere dai postulanti la presentazione del calcolo presuntivo del costo dell'esercizio della ferrovia e quello del suo prodotto lordo, con la esibizione degli elementi statistici su cui questo è fondato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-18