Testo unico›Capo II›Sez. I
Art. 17
48 / 286Permesso di studi. (Art. 243, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Permesso di studi.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Il permesso, di cui all'articolo precedente, non conferisce al postulante nè un diritto di prelazione, nè alcuna altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facoltà di eseguire nelle proprietà private e pubbliche, osservando il disposto della legge, gli studi e le operazioni geodetiche necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso può venire accordato contemporaneamente per la medesima linea a più postulanti, e s'intende estinto alla scadenza del tempo per cui fu concesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-17