Art. 161 · Tributi immobiliari. (Art. 283, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo III

Art. 161

76 / 286

Tributi immobiliari. (Art. 283, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Tributi immobiliari. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le ferrovie pubbliche concesse all'industria privata sono soggette al pagamento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla legge a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro linee. Tali tributi, per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo delle ferrovie o delle loro dipendenze, vengono fissati in ragione di superficie ed in somma non diversa da quella per cui il suolo medesimo veniva tassato nell'anteriore sua destinazione. Le fabbriche per uffici, alloggi e sale di aspetto, tettoie, rimesse, magazzini, officine, case cantoniere ed altre, quantunque attinenti al servizio delle strade ferrate, sono censite per parificamento agli altri fabbricati delle località in cui si trovano situate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-161