Testo unico›Capo II
Art. 159
27 / 286Sovratassa. (Articolo unico, legge 27 giugno 1909, n. 411 e art. 1, primo comma, legge 28 luglio 1911, n. 842). (Art. 1, secondo comma, legge 28 luglio 1911, n. 842). (Art. 2, terzo comma, legge 12 gennaio 1909, n. 12).
In vigore dal 15 mar 1913
Sovratassa.
(Articolo unico, legge 27 giugno 1909, n. 411 e , primo comma, legge 28 luglio 1911, n. 842).
(, secondo comma, legge 28 luglio 1911, n. 842).
(, terzo comma, legge 12 gennaio 1909, n. 12).
Allo scopo, di cui al primo comma dell' della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è stabilita, sino a tutto l'anno solare 1923, una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonché sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci, sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel regno e provenienti dall'estero.
La stessa sovratassa di centesimi cinque è dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi a trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli del presente testo unico.
Dal 1 gennaio 1912 i relativi proventi sono destinati anche agli scopi menzionati nella legge 28 luglio 1911, n. 842.
Sono esclusi dalla sovratassa tutti i biglietti semplici di 3ª classe per le percorrenze non superiori a 10 km. ed i biglietti di andata e ritorno di 3ª classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 km.
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