Art. 154 · Norme pei biglietti di favore. (Art. 5, legge 14 giugno 1874, n. 1945).
Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 154

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Norme pei biglietti di favore. (Art. 5, legge 14 giugno 1874, n. 1945).

In vigore dal 15 mar 1913
Norme pei biglietti di favore. (, legge 14 giugno 1874, n. 1945). Tutti indistintamente i biglietti di circolazione gratuita o a prezzo ridotto debbono essere staccati da un registro a madre e figlia, e i concessionari, ad ogni richiesta debbono esibire questo registro all'ufficio governativo di controllo per le opportune osservazioni nell'interesse dello Stato. I concessionari debbono inoltre prestarsi a quelle altre misure o riscontri che il Governo prescriva a fine di prevenire o scoprire il rilascio abusivo di biglietti di favore. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con un'ammenda estensibile da 50 a 1000 lire.
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