Art. 153 · Perdita della tassa erariale per lo Stato. (Art. 4, legge 14 giugno 1874, n. 1945).
Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 153

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Perdita della tassa erariale per lo Stato. (Art. 4, legge 14 giugno 1874, n. 1945).

In vigore dal 15 mar 1913
Perdita della tassa erariale per lo Stato. (, legge 14 giugno 1874, n. 1945). Qualora per il rilascio di un biglietto di viaggio sulle ferrovie, gratuito od a prezzo ridotto, non giustificato da veri motivi del servizio ferroviario, o dalle disposizioni del presente testo unico di legge, o dagli atti di concessione, ovvero se, per convenzioni particolari in contravvenzione all', le quali concedono ribasso di tariffa pel trasporto di merci, ne venga danno allo Stato per perdita o diminuzione delle tasse di cui nei precedenti articoli, la società o il concessionario della strada ferrata che abbia rilasciato il biglietto o fatta la convenzione deve rifondere del proprio la tassa non percetta, e sottostà inoltre a una multa estensibile da 50 a 1000 lire. Rimane salvo al Governo il diritto di computare il prezzo del trasporto nella liquidazione delle garanzie o sovvenzioni, alle quali fosse tenuto.
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