Art. 152 · Riscossione e versamento da parte degli esercenti ferroviari. (Art. 2, legge 6 aprile 1862, n. 542; art. 2, primo comma, legge 23 agosto 1868, n. 4552; art. 3, legge 14 giugno 1874, n. 1945; art. 10, legge 21 luglio 1911, n. 848).
Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 152

244 / 286

Riscossione e versamento da parte degli esercenti ferroviari. (Art. 2, legge 6 aprile 1862, n. 542; art. 2, primo comma, legge 23 agosto 1868, n. 4552; art. 3, legge 14 giugno 1874, n. 1945; art. 10, legge 21 luglio 1911, n. 848).

In vigore dal 15 mar 1913
Riscossione e versamento da parte degli esercenti ferroviari. (, legge 6 aprile 1862, n. 542; , primo comma, legge 23 agosto 1868, n. 4552; , legge 14 giugno 1874, n. 1945; , legge 21 luglio 1911, n. 848). Le Amministrazioni delle ferrovie sono tenute a riscuotere per conto dello Stato, oltre ed insieme al prezzo di trasporto loro spettante, ed a versare nelle casse dello Stato, entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza di ogni mese, le somme riscosse a titolo di tasse, come agli articoli precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-152