Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 15
146 / 286Cessione della concessione. (Art. 295, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Cessione della concessione.
(Art. 295, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una società in nome collettivo, o di una società in accomandita, è sempre in facoltà al concessionario di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che gli competono, tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio e manutenzione.
In tale caso la società anonima deve costituirsi con un capitale che è determinato dal Governo; ed è retta da uno statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-15