Art. 149 · Trasporti a grande velocità. (Art. 1, legge 6 aprile 1862, n. 542; ed art. 1, legge 14 giugno 1874, n. 1945).
Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 149

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Trasporti a grande velocità. (Art. 1, legge 6 aprile 1862, n. 542; ed art. 1, legge 14 giugno 1874, n. 1945).

In vigore dal 15 mar 1913
Trasporti a grande velocità. (, legge 6 aprile 1862, n. 542; ed , legge 14 giugno 1874, n. 1945). I viaggiatori, nonché i bagagli e gli oggetti di ogni genere che vengano trasportati a grande velocità sulle ferrovie, pagano allo Stato una tassa calcolata al 13 per cento del prezzo del loro trasporto.
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