Testo unico›Sez. II
Art. 147
159 / 286Condizioni di applicabilità dell'esercizio economico. (Art. 12, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Condizioni di applicabilità dell'esercizio economico.
(, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Le disposizioni dell' sono applicabili purchè:
a) l'esercente si obblighi a versare allo Stato, a titolo di speciale compartecipazione, il 10 per cento del maggior prodotto che si otterrà in confronto a quello medio dei tre anni di più alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale aumentato del 25 per cento, oppure quella somma che per tale titolo sarà di biennio in biennio determinata d'accordo;
b) non sia diminuito il numero delle coppie di treni esistenti in base all'ultimo orario estivo ed invernale, anche se attuate in via di esperimento, oltre gli obblighi di concessione e di legge;
c) non venga stabilita concorrenza a linee di Stato, che servano direttamente gli stessi centri e alle quali non sia stato applicato il servizio economico.
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