Art. 142 · Modalità tecniche di esercizio economico. (Art. 2, primi tre commi, legge 9 giugno 1901, n. 220).
Testo unicoSez. II

Art. 142

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Modalità tecniche di esercizio economico. (Art. 2, primi tre commi, legge 9 giugno 1901, n. 220).

In vigore dal 15 mar 1913
Modalità tecniche di esercizio economico. (, primi tre commi, legge 9 giugno 1901, n. 220). Le modalità e le condizioni tecniche, secondo le quali è effettuato l'esercizio economico, vengono determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel detto decreto sono stabiliti il tipo di materiale mobile, la velocità massima e quella minima commerciale e la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada, e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale, la composizione e la circolazione dei treni. Nello stesso decreto può essere consentita, con speciali cautele l'applicazione del telefono invece del telegrafo per la trasmissione dei dispacci necessari alla sicurezza e regolarità dell'esercizio. Il telefono deve installarsi anche nelle fermate nelle quali si effettua il servizio merci.
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