Testo unico›Capo III
Art. 138
75 / 286Istradamento. (Art. 41, primo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429). (Art. 1, penultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444, e art. 10, legge 21 luglio 1911, n. 848). (Art. 41, secondo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429).
In vigore dal 17 lug 1913
Istradamento.
(, primo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429).
(, penultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444, e , legge 21 luglio 1911, n. 848).
(, secondo comma, legge 7 luglio 1907, n. 429).
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci anche per via diversa dalla più breve, quando, essendo in possesso delle spedizioni, sia in grado di farle giungere, sulle linee sue o da essa esercitate, a destinazione o al vettore successivo, applicando però in ogni caso la tassazione corrispondente alla via più breve, quando però questa sia costituita da una linea a scartamento uguale ed in servizio cumulativo colle ferrovie di Stato, e fermi restando i termini di resa, esclusa ogni partecipazione dei concessionari delle linee più brevi al prodotto per i tratti non percorsi.
Nell'applicazione delle disposizioni relative alla tassazione delle merci di cui al precedente comma, non viene tenuto conto degli abbreviamenti di percorso dipendenti da linee concesse all'industria privata dopo la legge 12 luglio 1908, n. 414, salvo eventuali accordi sugli istradamenti.
Le riduzioni di tariffe derivanti dall'applicazione della base differenziale sono attuate anche nei servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata, purchè i concessionari vi abbiano aderito, e sulle ferrovie stesse siano in vigore tariffe uguali a quelle delle ferrovie dello Stato. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 GIUGNO 1913, N. 631.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-138