Testo unico›Capo III
Art. 137
74 / 286Condizioni e norme. (Art. 282, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 44, legge 7 luglio 1907, n. 429).
In vigore dal 15 mar 1913
Condizioni e norme.
(, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
(, legge 7 luglio 1907, n. 429).
Il Governo ha facoltà di ordinare un servizio cumulativo sulle linee ferroviarie dipendenti da diverse società, a condizioni da concertarsi fra le medesime. In caso di dissenso, le questioni relative sono regolate da arbitri.
Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza, e per l'uso delle stazioni comuni con le ferrovie dello Stato, sono concordate dall'amministrazione delle strade ferrate dello Stato con le altre Amministrazioni interessate.
Se l'accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte più diligente, od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all'altra amministrazione, le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d'accordo fra le amministrazioni, o, in difetto, uno dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno dall'altra impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della Corte d'appello di Roma.
Nel caso che taluna delle Amministrazioni non elegga il proprio arbitro, il presidente della Corte d'appello, sopra domanda della parte più diligente o di chi possa avervi interesse, nomina anche l'arbitro o gli arbitri mancanti.
Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.
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