Testo unico›Capo III
Art. 136
73 / 286Obbligo dei servizi cumulativi e di corrispondenza. (Art. 42, legge 7 luglio 1907, n. 429).
In vigore dal 15 mar 1913
Obbligo dei servizi cumulativi e di corrispondenza.
(, legge 7 luglio 1907, n. 429).
È obbligatoria, per le ferrovie allacciate tra di loro, l'istituzione dei servizi cumulativi.
Possono essere escluse da quest'obbligo le spedizioni in transito diretto e quelle con rispedizioni da stazioni intermedie.
Qualora non esista l'allacciamento fra la ferrovia ed altri mezzi di trasporto, o, per altre circostanze, si riconosca non conveniente, previo parere del Consiglio generale del traffico, l'istituzione del servizio cumulativo, deve essere dall'esercente istituito un servizio di corrispondenza.
L'obbligo dei servizi cumulativi o di corrispondenza, secondo i casi, deve essere iscritto, in qualunque concessione nuova o rinnovata con imprese di trasporto terrestri, o di navigazione in qualunque modo sovvenute dallo Stato o da enti locali e investite di servizi pubblici rimunerati.
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