Testo unico›Capo II
Art. 134
22 / 286Studi ed esercizi militari. (Art. 24, legge 30 giugno 1906, n. 272).
In vigore dal 15 mar 1913
Studi ed esercizi militari.
(, legge 30 giugno 1906, n. 272).
L'esercente deve accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del R. esercito e della R. marina incaricati dalle rispettive Amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell'interesse militare.
Compatibilmente con le esigenze del servizio ordinario, deve anche mettere a disposizione dell'autorità militare carrozze e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni sono stabilite d'accordo fra l'autorità militare e l'esercente.
Questi deve pure prestare all'autorità militare tutto il concorso che gli è richiesto al fine di predisporre gli orari e le norme per i trasporti in tempo di guerra e nel periodo di preparazione, nonché in qualunque altro caso di necessità pubblica a richiesta dell'autorità competente.
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