Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 13
144 / 286Funzionamento e durata del Consorzio. (Art. 8, legge 29 giugno 1873, n. 1475).(Art. 10, legge 29 giugno 1873, n. 1475).
In vigore dal 15 mar 1913
Funzionamento e durata del Consorzio.
(, legge 29 giugno 1873, n. 1475).
(, legge 29 giugno 1873, n. 1475).
I rappresentanti del Consorzio costituiscono l'assemblea consorziale a cui spetta l'approvazione dei contratti di costruzione, cessione o esercizio della ferrovia consorziale, delle spese straordinarie, dei bilanci annui e del riparto delle spese e degli utili in proporzione delle quote di concorso.
L'assemblea nomina nel suo seno un Comitato permanente di cui lo statuto determina la durata e il modo di rinnovazione.
Il Comitato permanente amministra il Consorzio nei modi determinati dallo statuto e provvede in massima a tutti gli interessi ed atti dell'azienda consortile.
Il Comitato permanente, per la durata di tempo fissata dallo statuto, elegge un presidente che rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti civili e amministrativi.
Il Comitato permanente comunica il bilancio annuo approvato dall'assemblea ai corpi morali del Consorzio ed ai prefetti delle loro Province.
I Consigli comunali e provinciali stanziano nei loro bilanci le somme rispettive.
I prefetti invigilano all'esecuzione di quest'obbligo, e in caso di difetto promuovono l'iscrizione delle somme di ufficio.
Nessuna opposizione, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, può sospendere il pagamento delle rispettive quote.
Il Consorzio s'intende continuativo per tutta la durata della concessione.
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