Art. 127 · Consenso governativo. (Art. 276, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoTitolo VICapo I

Art. 127

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Consenso governativo. (Art. 276, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 16 dic 1932
Consenso governativo. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Nei casi in cui il Governo abbia con concessionari di ferrovie pubbliche pattuito o assicurazioni d'interesse o compartecipazione negli utili o nei prodotti, le facilitazioni e ribassi di tariffa, di cui ai tre articoli precedenti, non possono senza il suo consenso accordarsi.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito senza modificazioni dalla L. 8 maggio 1933, n. 624, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A modifica delle prescrizioni contenute nell'art. 127 del testo unico approvato, con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e del 2° comma dell'art. 18 del R. decreto 2 agosto 1929, numero 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, le aziende sono autorizzate a concedere, per speciali trasporti ed in particolari circostanze, temporanee riduzioni di tariffe ed agevolazioni nelle condizioni di trasporto, quando cio' sia richiesto dall'urgenza di conservare, sviluppare od acquistare - con utile dell'Azienda - traffico viaggiatori o merci, con obbligo pero' di darne comunicazione, entro 15 giorni dall'attuazione, al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) per la ratifica, e ferma restando l'osservanza delle anzidette prescrizioni di legge per qualsiasi variazione di carattere definitivo alle tariffe e condizioni normali".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-127