Testo unico›Titolo VI›Capo I
Art. 122
231 / 286Tariffe. (Art. 272, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Tariffe.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In forza della loro concessione, e sotto condizione dell'esatta osservanza delle obbligazioni portate dagli atti relativi, e delle prescrizioni della presente legge, i concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati, per tutto il periodo di durata del loro privilegio, a riscuotere sia sulle intere linee concesse, sia su tronchi parziali, le tasse di trasporto e altre, in base delle tariffe stabilite negli atti di concessione.
L'applicazione delle tariffe è sempre fatta colle norme speciali fissate negli atti suddetti, od in difetto con quelle che vengano stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto Reale in esecuzione del presente testo unico di legge.
I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi. I concessionari, tranne i casi contemplati dall', hanno facoltà di ribassarli, come pure di far discendere un oggetto portato in una classe di prezzo superiore ad un prezzo inferiore. Ma è loro vietato ogni aumento di detti prezzi, come altresì di rialzare di classe alcun oggetto, senza l'autorizzazione del Governo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-122