Testo unico›Capo II
Art. 119
18 / 286Circolazione dei veicoli. (Art. 212, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).
In vigore dal 15 mar 1913
Circolazione dei veicoli.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).
I veicoli delle strade ferrate private non possono nè avere ingresso nè circolare sulle ferrovie pubbliche, e quelli delle ferrovie pubbliche non possono aver ingresso nè circolare sulle private, se le modalità di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-119