Art. 11 · Concessioni ad enti pubblici. (Art. 9, legge 4 dicembre 1902, n. 506).
Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 11

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Concessioni ad enti pubblici. (Art. 9, legge 4 dicembre 1902, n. 506).

In vigore dal 15 mar 1913
Concessioni ad enti pubblici. (, legge 4 dicembre 1902, n. 506). Le Province, i Comuni ed i Consorzi provinciali e comunali sono autorizzati a costruire ed esercitare le ferrovie che venissero loro concesse, sia a propria cura diretta, sia a mezzo di società o d'imprese subconcessionarie. Con apposito regolamento, da approvarsi mediante decreto Reale, sono stabilite le norme, con la osservanza delle quali gli enti sovranominati possono costruire ed esercitare le ferrovie.
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