Testo unico›Titolo V›Capo I
Art. 109
223 / 286Provviste e accessori delle stazioni. (Art. 266, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 30 nov 1980
Provviste e accessori delle stazioni.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.
Nelle stazioni ed in ogni loro accessorio è in ogni tempo facoltativo alla superiore Amministrazione di ordinare quelle ampliazioni, aggiunte o variazioni che l'esperienza faccia ravvisare necessarie nell'interesse pubblico.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione dei presenti commi salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-109