Testo unico›Titolo V›Capo I
Art. 108
222 / 286In vigore dal 30 nov 1980
Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri,....
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione della dizione ", in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblici" del presente articolo salvo quanto salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". Inoltre, nel modificare l'art. 7, comma 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, ha conseguentemente disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione della dizione ", in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-108