Art. 106 · Manutenzione. (Art. 260, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoTitolo VCapo I

Art. 106

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Manutenzione. (Art. 260, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Manutenzione. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). I concessionari debbono mantenere le loro strade ferrate, colle rispettive dipendenze, costantemente in buono stato, in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata con facilità e sicurezza. In difetto vi si provvede d'ufficio, previa regolare ingiunzione, a maggiori spese dei concessionari medesimi. Le anticipazioni di spese, che in siffatto caso occorrano di fare, sono rimborsate sopra note da rendersi esecutorie dai prefetti delle Provincie attraversate dalle ferrovie.
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