Art. 4
Statuto

Art. 4

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In vigore dal 24 mar 1912
Il Consiglio di amministrazione, qualora si verifichino avanzi nella rendita annuale, dopo avere disposto con liberalità per l'adempimento del fine principale dell'istituto, potrà disporre elargizioni a favore di coloro che furono danneggiati in un caso di infortunio preferendo quei casi ai quali comunque si connettano atti di eroismo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-4