Art. 22
Statuto

Art. 22

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In vigore dal 24 mar 1912
Per i servizi di segreteria o di cassa la fondazione si varrà dell'opera dei funzionari ed impiegati del ministero dell'interno che verranno all'uopo dallo stesso ministero designati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-22