Art. 20
Statuto

Art. 20

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In vigore dal 24 mar 1912
Con le stesse norme sopraindicate saranno concesse ed eventualmente sospese o revocate le elargizioni di cui alla seconda parte dell' del presente statuto, a favore di coloro che furono danneggiati in caso d'infortunio e delle loro vedove od orfani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-20