Statuto
Art. 18
18 / 27In vigore dal 24 mar 1912
La revoca o la cessazione dei sussidi dovrà essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione con giudizio insindacabile nelle stesse forme della concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-18