Statuto
Art. 14
14 / 27In vigore dal 24 mar 1912
Prima della concessione di un compenso il Consiglio d'amministrazione dovrà esaminare se da parte di autorità, organizzazioni, casse, società di assicurazioni, istituzioni, ecc., secondo gli obblighi che loro competono, sia stata concessa all'interessato qualche ricompensa, sussidio o rendita. Soltanto nel caso in cui tali elargizioni venissero riconosciute insufficienti, l'istituto subentrerà ad integrarle con maggiori somme.
Il Consiglio dovrà soprattutto curare che gli obblighi dello Stato, dei comuni e degli istituti pubblici e delle federazioni professionali e degli altri enti sopraindicati non vengano in alcun modo scemate dall'attività dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-14