Art. 12
Statuto

Art. 12

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In vigore dal 24 mar 1912
Al Consiglio di amministrazione spetta di provvedere alla concessione delle ricompense a norma degli . Esso prenderà in esame le domande di ricompensa che gli saranno rivolte, sotto qualunque forma gli vengano presentate. Esso potrà inoltre concedere ricompense di sua iniziativa, su proposta sia del presidente che dei suoi membri. In caso di urgenza potrà il presidente concedere sussidi per una volta sola in misura non superiore alle L. 500 per ciascun sussidio, salvo a riferirne al Consiglio nella sua prima adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-s-12