Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 mar 1912
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il R. decreto 25 settembre 1911, col quale la «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo è stata eretta in ente morale; Veduto lo statuto organico della predetta Fondazione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente nell'adunanza del 21 dicembre 1911; Veduto l' del Codice civile; Sentito il parere favorevole del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il testo dello statuto organico della «Fondazione Carnegie» per gli atti di eroismo, composto di n. 27 articoli, il quale statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-02-11;124#art-rd-1