Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 nov 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili approvato con Nostro decreto del 22 novembre 1908, n. 693 ed il relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756; Vista la legge 20 marzo 1911, n. 232; Visti i Regi decreti 9 settembre 1902, n. 445, 6 maggio 1906, n. 219 e 7 settembre 1910, n. 682; Udito il parere del Consiglio per gli archivi del Regno e del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il regolamento per gli archivi di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1911. VITTORIO EMANUELE Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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