Art. 99
RegolamentoCapo III

Art. 99

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In vigore dal 23 nov 1911
Presso ogni archivio devo tenersi esattamente al corrente un registro, nel quale dovranno annotarsi tutte le domande di privati che importano pagamento di diritti di archivio, con la indicazione dei diritti liquidati e della bolletta o del vaglia comprovante il pagamento di essi, ovvero il deposito fatto. In tale registro si tiene nota anche degli atti rilasciati ai sensi dell'ultimo alinea dell'. Un estratto conforme di questo registro è mensilmente spedito dalla direzione dell'archivio alla intendenza di finanza della provincia. Per la ricerca ed esame di documenti da parte di privati, l'ufficio di assistenza alla sala di lettura a pagamento deve, mediante un timbro speciale, segnare sulla domanda il giorno e l'ora del principio o della fine dell'esame e della lettura, il numero delle ore impiegate, l' importo dei diritti pagati ed il numero della bolletta del ricevitore o del vaglia comprovante il pagamento ovvero il deposito, e, appena terminata l'ispezione e la lettura, è tenuto a restituire alle sezioni, insieme con la domanda, le scritture o i documenti esaminati; e il capo della sezione, sotto la propria responsabilità, deve accertare sulla domanda l'esattezza delle indicazioni contenute nel timbro suddetto, tenendo conto dell'ora in cui vennero consegnate e di quella in cui vennero restituite le scritture. In seguito a tali riscontri viene rilasciata la liquidazione definitiva di che all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-99