Regolamento›Capo III
Art. 95
62 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Le domande per ricerche, ispezioni e lettura, nonché quelle pel rilascio di copie, estratti, certificate per autenticazioni, riproduzioni fotografiche, calchi e lucidi, devono essere presentate alla direzione, alla quale soltanto compete darvi corso, con apposita autorizzazione scritta in calce alle medesime.
Alla domanda il richiedente deve unire la prova di aver pagato al competente ufficio del registro le tasse di bollo e i diritti di archivio dovuti; ovvero, quando non si possa in via preventiva liquidarne lo ammontare preciso, dovrà dimostrare di aver fatto allo stesso ufficio un congruo deposito nella misura determinata dalla direzione.
Allorchè in corso di operazioni di dettura, ricerche, copie e simili) si riconosca insufficiente il fatto deposito, questo dovrà essere integrato con un deposito suppletorio, nella misura richiesta dalla direzione.
La stessa direzione può anche autorizzare che il versamento od il deposito venga effettuato mediante vaglia postale, intestato al competente ricevitore del registro, completato con l'indicazione del cognome, nome e recapito del richiedente, e del preciso oggetto del versamento o del deposito.
La direzione deve, quando ne sia richiesta, rilasciare ricevuta della domanda presentata.
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