Art. 94
RegolamentoCapo III

Art. 94

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In vigore dal 23 nov 1911
È vietato di dar corso a domande non munite di bollo competente, tuttochè redatte sotto forma di lettere ufficiali, presentate da uffici o da pubbliche amministrazioni che non siano governativi, ovvero nei casi in cui non sia applicabile qualcuna delle esenzioni stabilite dalla legge sul bollo. È parimente vietato di dar corso a domande di amministrazioni centrali o provinciali non firmate dal titolare dell'ufficio o da chi ne faccia le veci. Possono essere redatte su carta semplice le domande riguardanti: 1° il rilascio di atti relativi allo stato civile a favore di persone povere, che comprovino il loro stato d'indigenza mediante certificato della competente autorità di pubblica sicurezza, del quale certificato dovrà poi farsi menzione nei singoli documenti; 2° il rilascio di atti da servire per richiesta di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza, del quale scopo dovrà poi farsi menzione nei singoli attestati; 3° il rilascio di documenti nell'interesse di persone ed enti morali ammessi al gratuito patrocinio, purchè sulle domande relative sia dal cancelliere competente annotata l'indicazione del decreto di ammissione, salvo poi a comprendere la tassa di bollo dovuta sulle stesse domande nella liquidazione dei diritti d'archivio da prenotarsi a debito à sensi dell'ultimo comma del precedente ; 4° il rilascio di documenti da servire per la riabilitazione dei condannati. Sulle domande che vengono presentate in carta libera deve essere sempre indicato il motivo della esenzione dal bollo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-94