Art. 93
RegolamentoCapo III

Art. 93

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In vigore dal 23 nov 1911
Sono esenti dal pagamento dei diritti d'archivio: le autorità governative, quando il documento sia necessario per pubblico servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione; le provincie, i comuni, gli enti morali per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli archivi di Stato e per loro ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli archivi delle prefetture e sottoprefetture, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono; i privati per gli atti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dell'orario nazionale, lo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi liberamente depositati in archivio. Fra le autorità indicate nel 1° comma del presente articolo s'intendono comprese la direzione generale del fondo per il culto e gli economati generali dei benefizi vacanti o tutte quelle altre che, per speciali disposizioni, abbiano diritto all'esenzione dai diritti d'archivio. Le richieste di copie per parte degli uffici giudiziari dovranno essere fatte dal rispettivo giudice o capo di collegio; quelle degli uffici finanziari dall'intendente di finanza. L'esenzione dai diritti d'archivio non si estende anche a quella della tassa di bollo, se non nei casi previsti dalla relativa legge. Così per i privati come per gli enti morali, allorchè siano ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, il rilascio delle copie, degli estratti e simili sarà fatto con esonero dall'immediato pagamento, salvo la prenotazione a debito.
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