Art. 92
RegolamentoCapo III

Art. 92

59 / 126
In vigore dal 23 nov 1911
Possono gli studiosi essere ammessi a far trascrivere, gratuitamente e su carta non bollata, documenti d'archivio, nelle condizioni espresse nell'articolo precedente, da persone di fiducia del sopraintendente o direttore. Qualora il sopraintendente o direttore creda che il pubblico servizio lo consenta, possono essere ammessi gli studiosi a far trascrivere documenti d'archivio anche dagli impiegati addetti all'archivio; ma in tale caso saranno dovuti all'erario i diritti d'archivio superiormente stabiliti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-92