Regolamento›Capo III
Art. 90
57 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Non si rilasciano ai privati copie di brani di documenti: si rilasciano per sunto soltanto quegli atti che, a giudizio della direzione non si potrebbero comunicare altrimenti.
È consentito il rilascio di estratti quando trattisi di decreti, sentenze, perizie, statuti, matricole, elenchi e simili, che riguardino persone, enti o beni distinti; in tal caso, però, oltre a farsi espressa menzione che il documento che si rilascia è semplice estratto conforme, vi si potrà riportare la sola parte dispositiva dell'atto. Quando si domandi anche la trascrizione della motivazione, questa dovrà essere riportata per intero e non già nella sola parte che interessa il richiedente.
È vietato il rilascio di certificati o attestazioni di speciali condizioni o diritti desunti dagli atti d'archivio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-90