Art. 88
RegolamentoCapo III

Art. 88

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In vigore dal 1 apr 1924
per la riproduzione fotografica, ad uso privati, di atti di Archivio sarà corrisposto oltre la tassa di ricerca, il diritto di lire 10 per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto. Nell'istanza da presentarsi alla Direzione a norma dell' il richiedente designerà il nome del fotografo, che dovrà essere di gradimento della direzione stessa. L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli del regolamento approvato con Regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126 e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato all'uopo incaricato dalla direzione. Nel caso che si tratti di atti in condizioni di conservazione non soddisfacenti o che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni o per qualsivoglia altro motivo, la direzione può negare il permesso della riproduzione. Qualora si tratti di domande di riproduzione con procedimenti fotografici, a scopo editoriale, il richiedente dovrà sottostare agli obblighi fissati dal regolamento 7 gennaio 1909, n. 126 secondo verrà di volta in volta proposto dalla Giunta del Consiglio per gli archivi e stabilito dal Ministero. Il permesso di riproduzione non attribuisce verun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte ai terzi. Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti pagamento dei diritti stabiliti dal presente articolo, del quale, però, saranno osservate tutte le altre prescrizioni. Uguali norme devono osservarsi per i calchi e i lucidi. La Direzione dell'Archivio non potrà certificare che le fotografie, i Calchi, i lucidi siano conformi all'originale ma solo che furono riprodotti dall'originale esistente in archivio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-88