Art. 87
RegolamentoCapo III

Art. 87

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In vigore dal 1 apr 1924
Il rilascio di copia quando non si tratta di atti notarili è subordinato al pagamento delle seguenti tasse: 1° Se si tratta di documenti o atti fino a tutto il 1700, L. 8 per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione; 2° Se si tratta di documenti o atti dal 1701 al 1800, L. 4 per ogni facciata come sopra; 3° Se si tratta di documenti o atti dal 1801 in poi, L. 2 per ogni facciata come sopra. Per la compilazione degli stati di servizio, delle dichiarazioni per svincolo di cauzione e degli atti consimili, per uso privato, i diritti di archivio saranno ragguagliati a L. 4 per ogni ora di lavoro occorsa per la ricerca delle notizie e la compilazione dei relativi documenti. Per la copia dei disegni e tipi geometrici è dovuto al disegnatore o geometra, che sarà sempre scelto dal Sopraintendente o Direttore fuori del personale dell'Archivio, l'onorario di L. 4 per ogni ora di lavoro. Oltre di ciò sarà dovuta la tassa di copia secondo la tariffa stabilita dalle disposizioni precedenti del presente articolo. Le copie degli atti dello Stato civile, compresi i documenti allegati al doppio registro di cui è cenno nell' del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2062, saranno pagate a norma degli articoli 145 e 157 del decreto stesso. Le copie degli atti notarili in qualunque sezione essi si trovino collocati saranno pagate secondo la tariffa in vigore per i notai.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-87