Regolamento›Capo III
Art. 86
53 / 126In vigore dal 23 nov 1911
Le copie per uso amministrativo, giudiziario e genealogico, gli estratti, certificati, stati di servizio e simili, sono scritti esclusivamente dagli impiegati dell'archivio, ed autenticati colla sottoscrizione del sopraintendente o direttore e col bollo dell'archivio.
Tali copie, estratti e simili saranno estesi su carta libera, del formato della carta bollata e con le limitazioni stabilite dall' del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, 4 luglio 1897, n. 414.
Le tasse di bollo saranno riscosse dal ricevitore del registro insieme ai diritti di archivio, mediante rilascio di unica bolletta ed apposizione del visto per bollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-86