Art. 83
RegolamentoCapo III

Art. 83

50 / 126
In vigore dal 23 nov 1911
Nessun documento può essere estratto dagli archivi se non temporaneamente e per necessità del pubblico servizio. La richiesta è fatta in iscritto alla direzione dall'autorità giudiziaria competente per gli atti giudiziari e notarili; dai ministeri, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dall'avvocatura erariale per ogni altra specie di atti, secondo le rispettive attribuzioni. Per ogni domanda di estrazione di documenti, il sopraintendente o direttore, salvo ordini in contrario, per urgenza o altro motivo, esamina se più convenga spedire copie autentiche, ovvero autorizzare un impiegato a prendere notizia dell'originale nelle sale di archivio, e ne riferisce all'ufficio richiedente. In ogni archivio sarà tenuto memoria, in apposito registro, dei documenti estratti temporaneamente; alla fine di ogni anno sarà, spedito al ministero dell'interno l'elenco dei documenti non restituiti da oltre tre mesi, affinché ne sia curata la restituzione. In via di eccezione e dietro autorizzazione del ministero dell'interno, le varie direzioni possono comunicarsi temporaneamente documenti esistenti nei rispettivi archivi per darne visione ai privati, a solo scopo letterario o scientifico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-83