Regolamento›Capo II
Art. 80
39 / 126In vigore dal 23 nov 1911
I processi giudiziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla loro conclusione.
Gli atti amministrativi sono pubblici dopo 30 anni dall'atto con cui ebbe termine l'affare al quale essi si riferiscono.
Per gli atti ed i documenti che per la loro origine e la loro natura sono d'indole privata, è stabilito il termine di 50 anni, salvo per coloro ai quali direttamente l'atto si riferisce e loro aventi causa, pei quali non vi è limitazione di sorta.
Degli atti che non sono pubblici può essere data notizia con la autorizzazione del ministero dell'interno, sentito il ministero competente. Il ministero sentirà anche, nei casi più gravi, la Giunta del Consiglio per gli archivi e, occorrendo, il Consiglio per gli archivi.
Storico versioni
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