Art. 79
RegolamentoCapo II

Art. 79

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In vigore dal 25 gen 1929
Gli atti di politica esterna e quelli concernenti l'amministrazione generale degli Stati, con cui fu costituito il Regno, sono pubblici sino all'anno 1830. Nompertanto, ove la direzione dell'archivio giudichi inopportuna la comunicazione di atti anche anteriori a tale epoca, ne riferirà al ministero dell'interno che deciderà, sentita la Giunta del Consiglio.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di pubblicita' degli atti indicati agli articoli 77 e 79 del regolamento per gli archivi di Stato approvato col R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e' esteso a tutto l'anno 1847".
  • Il Regio Decreto 6 dicembre 1928, n. 2982 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di pubblicita' degli atti indicati agli articoli 77 e 79 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, gia' prorogato a tutto l'anno 1847 con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, e' esteso fino all'anno 1867".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-79