Regolamento›Capo II
Art. 77
36 / 126In vigore dal 25 gen 1929
Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, meno i confidenziali e segreti sino dall'origine, che contengono informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone, posteriori al 1815.
In casi speciali il ministero dell'interno potrà concedere, con determinate garenzie, la comunicazione anche di tali atti, previo parere della direzione dell'archivio e sentita la Giunta del Consiglio.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di pubblicita' degli atti indicati agli articoli 77 e 79 del regolamento per gli archivi di Stato approvato col R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e' esteso a tutto l'anno 1847".
- Il Regio Decreto 6 dicembre 1928, n. 2982 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di pubblicita' degli atti indicati agli articoli 77 e 79 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, gia' prorogato a tutto l'anno 1847 con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, e' esteso fino all'anno 1867".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-77