Art. 73
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 73

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In vigore dal 23 nov 1911
Le provincie, i comuni, gli enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici, e gli istituti da essi dipendenti, a qualunque dicastero siano soggetti, debbono conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi e depositare una copia dell'inventario degli atti stessi nell'archivio di Stato nella cui circoscrizione sono compresi ed altra copia nell'archivio di Stato di Roma. Nel caso d'inadempimento, verrà dal ministero dell' interno stabilito un termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati, a cura del Governo ed a spese dell'ente possessore, gli atti che fossero da ordinare ed inventariare. Saranno, invece, versati negli archivi di Stato gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, eccetto quelli che con speciale disposizione vennero lasciati nella primitiva loro sede, e quelli della cui buona conservazione si avessero sufficienti garanzie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-73